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Età per assumere un minorenne al lavoro

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    swattolo
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    #1

    Salve ragazzi, volevo fare alcuni chiarimenti su un argomento abbastanza delicato e cioè l'assunzione di un minorenne da parte di un datore di lavoro.

    Ho spesso sentito dire che l'obbligo è di 16 anni e che sotto tale anno non si può essere assunti con un contratto valido, se non a nero.

    Forse lo sapevate, forse no, così faccio un paio di ricerche incrociate e scopro che l'obbligo è di 15 anni e non 16. Tale notizia è riportata nella l. 17 ottobre 1967 n. 977 Legge 17 ottobre 1967, n. 977

    Vi cito un pezzo della legge:

    Art.3. 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

    Nel caso dei lavori estivi dovrebbero assumerti con un contratto

    Art.8. 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

    Cosa che mai accade...

    Questo è ciò che sono riuscito a trovare che reputo fondamentale... :)

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      swattolo
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      #2

      Salve ragazzi, volevo fare alcuni chiarimenti su un argomento abbastanza delicato e cioè l'assunzione di un minorenne da parte di un datore di lavoro.

      Ho spesso sentito dire che l'obbligo è di 16 anni e che sotto tale anno non si può essere assunti con un contratto valido, se non a nero.

      Forse lo sapevate, forse no, così faccio un paio di ricerche incrociate e scopro che l'obbligo è di 15 anni e non 16. Tale notizia è riportata nella l. 17 ottobre 1967 n. 977 Legge 17 ottobre 1967, n. 977

      Vi cito un pezzo della legge:

      Art.3. 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

      Nel caso dei lavori estivi dovrebbero assumerti con un contratto

      Art.8. 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

      Cosa che mai accade...

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